Entrata in vigore della Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania con effetto dal 1° ottobre 2023

Poiché le procedure di approvazione parlamentari sono state concluse in entrambi gli Stati contraenti, la Convenzione di sicurezza sociale tra la Svizzera e l’Albania entrerà in vigore il 1° ottobre 2023.

Campo d’applicazione materiale
Sul piano del contenuto, la Convenzione corrisponde alle altre convenzioni di sicurezza sociale concluse dalla Svizzera. Il campo d’applicazione materiale della Convenzione comprende le norme giuridiche dei due Stati sull’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Assegni familiari
Gli assegni familiari non rientrano nel campo d’applicazione della Convenzione. I figli domiciliati in Albania non daranno dunque diritto a prestazioni familiari nemmeno dopo l’entrata in vigore della Convenzione.

Distacco
Il certificato di distacco rilasciato dalla Svizzera concerne l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e l’assicurazione invalidità. La durata massima del distacco è di 24 mesi e può essere prolungata mediante un accordo speciale concluso tra le autorità competenti dei due Stati contraenti fino a sei anni.

Assicurazione dei familiari senza attività lucrativa
I familiari senza attività lucrativa che, ad esempio, accompagnano un lavoratore distaccato in Albania rimangono assicurati all’AVS/AI/IPG. Nel caso inverso, rimangono assicurati in Albania e, in Svizzera, sono esonerati dall’obbligo assicurativo e contributivo all’AVS/AI/IPG.

Rimborso dei contributi
Dopo il 1° ottobre 2023 non si potrà più chiedere il rimborso dei contributi versati all’AVS. I cittadini dell’Albania i cui contributi sono stati rimborsati e i loro superstiti non possono più far valere nei confronti dell’AVS/AI svizzera alcun diritto derivante dai contributi e dai periodi di contribuzione in questione.

Totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita dell’AI
Per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni necessaria per il riconoscimento del diritto a una rendita dell’AI in relazione con l’Albania si tiene conto dei periodi di contribuzione compiuti all’estero, a condizione che almeno un anno di contribuzione sia stato compiuto in Svizzera. I periodi di contribuzione sono presi in considerazione soltanto se sono stati compiuti in Albania o in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita ordinaria dell’assicurazione svizzera per l’invalidità.


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Cassa di compensazione Swissmem
Lorena Ruberto, Caporeparto servizio contributi, Membro della direzione