Rendita per superstiti
La rendita per superstiti fa parte dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), che dal 1948 rappresenta il pilastro centrale della previdenza sociale in Svizzera. L'AVS è obbligatoria per tutte le persone residenti in Svizzera. Le rendite per superstiti hanno l'obiettivo di evitare che, alle morte del coniuge o di un genitore, i famigliari si trovino in difficoltà finanziarie.
Il diritto a una rendita per superstiti esiste generalmente quando la persona deceduta mostra almeno un anno intero di contribuzione in Svizzera. I coniugi vedovi ricevono una rendita per vedove oppure una rendita per vedovi. I figli di un genitore deceduto hanno diritto a una rendita per orfani. La richiesta di una rendita per superstiti deve essere presentata immediatamente dopo il decesso del coniuge o del genitore presso la cassa di compensazione di competenza.
In caso ordinario, è di competenza la cassa di compensazione presso la quale sono stati versati, immediatamente prima del decesso, i contributi AVS per la persona deceduta. Se la persona deceduta percepiva già una rendita, la richiesta deve essere inoltrata alla medesima cassa che versava la rendita. Nel caso in cui la persona che ha diritto alla rendita per superstiti non è residente in Svizzera, la richiesta deve essere presentata presso la Cassa svizzera di compensazione CSC.
Le donne sposate hanno diritto a una rendita per vedove se al momento della vedovanza hanno figli, indipendentemente dall'età oppure se non hanno figli e all'insorgere della vedovanza hanno compiuto 45 anni di età e sono state sposate per almeno cinque anni. Anche le donne divorziate hanno diritto a una rendita per vedove a determinate condizioni. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Rendite per superstiti dell’AVS».
Gli uomini sposati hanno solo diritto a una rendita per vedovi finché hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Il diritto termina al più tardi alla fine del mese in cui il figlio più giovane compie 18 anni di età.
I figli ricevono una rendita per orfani se uno dei genitori muore. In caso di morte di entrambi i genitori, i figli hanno diritto a due rendite per orfani. Generalmente, il diritto dura fino alla fine del mese in cui il figlio compie 18 anni di età. Per i figli in formazione, il diritto prosegue a determinate condizioni. Il diritto termina al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni di età.
Una rendita AVS o AI viene generalmente calcolata sulla base del periodo di contribuzione, del reddito annuo medio e di eventuali accrediti per compiti educativi. Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita AVS e AI verrà versata soltanto la rendita più favorevole (garanzia dei diritti acquisiti in precedenza). Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Rendite per superstiti dell’AVS».