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Dipendenti con datori di lavoro senza obbligo di contribuzione

I dipendenti con datori di lavoro senza obbligo di contribuzione sono persone assicurate il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi in Svizzera. Tra questi rientrano, ad esempio, le società straniere senza sede legale o stabile organizzazione in Svizzera, nonché le ambasciate e i consolati di un altro Paese.

I contributi all'AVS/AI/IPG, all'assicurazione contro la disoccupazione e alla cassa di compensazione familiare sono riscossi secondo le regole previste per i datori di lavoro.

 

I datori di lavoro dei Paesi dell'UE o dell'AELS sono tuttavia soggetti alla legislazione svizzera in materia di sicurezza sociale in conformità con i regolamenti CE (883/04), che si applicano anche alla Svizzera, e sono pertanto tenuti a versare i contributi se i dipendenti sono cittadini svizzeri o dell'UE/AELS e sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in base alla loro attività lavorativa.

 

I datori di lavoro possono delegare il pagamento dei contributi di sicurezza sociale ai dipendenti con i relativi accordi ai sensi dell'art. 21 del Regolamento CE (987/09). Tuttavia, essi restano tenuti a versare i contributi ai regimi obbligatori di assicurazione sociale in conformità con la legge svizzera.

Stefan Schmid

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