Rendita di vecchiaia
La rendita di vecchiaia fa parte dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), che dal 1948 rappresenta il pilastro centrale della previdenza sociale in Svizzera. L'AVS è obbligatoria per tutte le persone residenti in Svizzera. Le rendite di vecchiaia hanno l'obiettivo di contribuire a una pensione materialmente sicura.
Diritto a una rendita di vecchiaia hanno persone che mostrano almeno un anno intero di contribuzione in Svizzera. L’età ordinaria di pensionamento è fissata a 64 anni per le donne e 65 per gli uomini. La richiesta di una rendita di vecchiaia deve essere presentata presso la cassa di compensazione di competenza entro tre a sei mesi prima dell'inizio della rendita.
In caso ordinario, è di competenza la cassa di compensazione presso la quale sono stati versati i contributi AVS immediatamente prima della percezione della rendita. Nel caso di una coppia di coniugi, se una persona percepisce già una rendita da un'altra cassa di compensazione, la richiesta deve essere inoltrata alla medesima cassa che versa la rendita. La richiesta di persone non residenti in Svizzera deve essere presentata presso la Cassa svizzera di compensazione CSC.
La rendita di vecchiaia può essere anticipata di uno o due anni. Chi anticipa la rendita subirà una riduzione della rendita a vita (1 anno: 6.8%, 2 anni: 13.6%). Inoltre è possibile posticipare la rendita di vecchiaia per un minimo di un anno e al massimo di cinque anni. In base alla durata del rinvio, viene concesso un supplemento (tra il 5.2 e il 31.5%). Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Riscossione flessibile della rendita».
Una rendita AVS o AI viene generalmente calcolata sulla base del periodo di contribuzione, del reddito annuo medio e di eventuali accrediti per compiti educativi. Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita AVS e AI verrà versata soltanto la rendita più favorevole (garanzia dei diritti acquisiti in precedenza). Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS».
In caso di matrimonio si procede alla divisione dei redditi (splitting). La divisione dei redditi avviene dopo un divorzio, quando entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita oppure se uno dei coniugi muore e l’altro riceve già una rendita. Non appena entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AVS o AI, le rendite sono limitate al 150% della rispettiva rendita singola massima. Tale procedura si chiama plafonamento. Il plafonamento viene annullato in caso di morte di uno dei due coniugi, in caso di divorzio passato in giudicato o di separazione legale. Ulteriori informazioni sono disponibili negli opuscoli «Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS» e «Splitting in caso di divorzio».
I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d'invalidità con figli hanno diritto a una rendita per figli. Le rendite per figli corrispondono al 40% della rendita di vecchiaia e sono generalmente versate solo fino alla fine del mese in cui il figlio compie 18 anni di età. Per i figli in formazione, il diritto prosegue a determinate condizioni. Il diritto termina al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni di età.
Moduli & Opuscoli