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Rendita di vecchiaia

La rendita di vecchiaia fa parte dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS), che dal 1948 rappresenta il pilastro centrale della previdenza sociale in Svizzera. L'AVS è obbligatoria per tutte le persone residenti in Svizzera. Le rendite di vecchiaia hanno l'obiettivo di contribuire a una pensione materialmente sicura.

Diritto a una rendita di vecchiaia hanno persone che mostrano almeno un anno intero di contribuzione in Svizzera. L'età di riferimento (precedentemente: età di pensionamento) è di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini, e sarà gradualmente armonizzata a 65 anni tra il 2025 e il 2028. La richiesta di una rendita di vecchiaia deve essere presentata presso la cassa di compensazione di competenza entro tre a sei mesi prima dell'inizio della rendita.

Quale cassa di compensazione è di mia competenza?

In caso ordinario, è di competenza la cassa di compensazione presso la quale sono stati versati i contributi AVS immediatamente prima della percezione della rendita. Nel caso di una coppia di coniugi, se una persona percepisce già una rendita da un'altra cassa di compensazione, la richiesta deve essere inoltrata alla medesima cassa che versa la rendita. La richiesta di persone non residenti in Svizzera deve essere presentata presso la Cassa svizzera di compensazione CSC.

Cosa devo considerare se voglio anticipare o posticipare la rendita di vecchiaia?

La rendita di vecchiaia può essere anticipata integralmente o parzialmente per un massimo di due anni. Chi anticipa la rendita subirà una riduzione della rendita a vita (massimo 13.6%, a seconda della durata dell'anticipo). Inoltre è possibile posticipare integralmente o parzialmente la rendita di vecchiaia per un minimo di un anno e al massimo di cinque anni. In base alla durata del rinvio, viene concesso un'aliquota di aumento (tra il 5.2 e il 31.5%). È anche possibile combinare un'anticipazione parziale e un rinvio parziale per consentire una transizione flessibile dalla vita lavorativa alla pensione. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Riscossione flessibile della rendita».

Come viene calcolata la mia rendita?

Una rendita AVS o AI viene generalmente calcolata sulla base del periodo di contribuzione, del reddito annuo medio e di eventuali accrediti per compiti educativi. Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita AVS e AI verrà versata soltanto la rendita più favorevole (garanzia dei diritti acquisiti in precedenza). Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS».

Come influisce il matrimonio sulla mia rendita?

In caso di matrimonio si procede alla divisione dei redditi (splitting). La divisione dei redditi avviene dopo un divorzio, non appena entrambi i coniugi raggiungono l'età di riferimento, oppure se uno dei coniugi muore e l'altro ha già raggiunto l'età di riferimento o percepisce una rendita d'invalidità. Non appena entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AVS o AI, le rendite sono limitate al 150% della rispettiva rendita singola massima. Tale procedura si chiama plafonamento. Il plafonamento viene annullato in caso di morte di uno dei due coniugi, in caso di divorzio passato in giudicato o di separazione legale. Ulteriori informazioni sono disponibili negli opuscoli «Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS» e «Splitting in caso di divorzio».

Quando ricevo prestazioni per i miei figli?

I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d'invalidità con figli hanno diritto a una rendita per figli. Le rendite per figli corrispondono al 40% della rendita di vecchiaia e sono generalmente versate solo fino alla fine del mese in cui il figlio compie 18 anni di età. Per i figli in formazione, il diritto prosegue a determinate condizioni. Il diritto termina al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni di età.

Ho un vantaggio se continuo a lavorare dopo l'età di riferimento?

Per le persone con lacune contributive e/o una rendita di vecchiaia che non corrisponde all'importo massimo, è interessante svolgere un'attività lavorativa anche dopo il raggiungimento dell'età di riferimento. A determinate condizioni, è possibile considerare i redditi salariali e i periodi di contribuzione compiuti dopo l’età di riferimento. Si può richiedere un ricalcolo unico della rendita di vecchiaia, tenendo conto del periodo aggiuntivo di contributi e/oppure dei redditi da attività lucrativa. Con un calcolo di una rendita futura si ha la possibilità, prendendo in considerazione il proseguimento dell'attività lavorativa dopo l'età di riferimento, di calcolare tempestivamente il nuovo importo della rendita. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Nuovo calcolo della rendita di vecchiaia dopo l’età di riferimento».

Michael Kocher

Caporeparto servizio rendite & servizi
Supplenza del gerente

Servizio rendite

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