Hero

Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità fa parte dell'assicurazione per l'invalidità (AI), che dal 1960 persegue principalmente l'obiettivo di garantire la reintegrazione degli assicurati invalidi nel campo lavorativo. Una rendita d'invalidità è prevista per persone per le quali un'integrazione non è possibile. In questi casi, la rendita è destinata a contribuire al fabbisogno vitale della persona assicurata.

Diritto a una rendita d'invalidità hanno persone che, al momento dell'invalidità, mostrano almeno tre anni interi di contribuzione in Svizzera. Inoltre, deve sussistere un' incapacità al lavoro pari almeno al 40% per un periodo ininterrotto di un anno. Al termine di quest'anno, deve persistere un'incapacità al guadagno di almeno il 40%. Il diritto nasce al più presto sei mesi dopo la richiesta e viene verificato dall'ufficio AI di competenza.

Dove devo iscrivermi per prestazioni dell'AI?

La richiesta di prestazioni AI deve essere presentata presso l'ufficio AI del Cantone di domicilio. Si tratta sempre di un'iscrizione per tutte le prestazioni AI. L'ufficio AI esamina la possibile reintegrazione nel campo lavorativo. Solo se tutte le misure di reintegrazione falliscono o non sono possibili, viene concessa una rendita d'invalidità.

Quale cassa di compensazione è competente per il calcolo della mia rendita d'invalidità?

In caso ordinario, è di competenza la cassa di compensazione per il calcolo e pagamento della rendita d'invalidità presso la quale sono stati versati i contributi AVS al momento dell'inoltro della richiesta. Nel caso di una coppia di coniugi, se una persona percepisce già una rendita da un'altra cassa di compensazione, il calcolo e il pagamento viene effetuato dalla medesima cassa che versa la rendita.

Come viene calcolata la mia rendita?

Una rendita AVS o AI viene generalmente calcolata sulla base del periodo di contribuzione, del reddito annuo medio e di eventuali accrediti per compiti educativi. Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita AVS e AI verrà versata soltanto la rendita più favorevole (garanzia dei diritti acquisiti in precedenza). Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Rendite d’invalidità dell’AI».

Come influisce il matrimonio sulla mia rendita?

In caso di matrimonio si procede alla divisione dei redditi (splitting). La divisione dei redditi avviene dopo un divorzio, non appena entrambi i coniugi raggiungono l'età di riferimento, oppure se uno dei coniugi muore e l'altro ha già raggiunto l'età di riferimento o percepisce una rendita d'invalidità. Non appena entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AVS o AI, le rendite sono limitate al 150% della rispettiva rendita singola massima. Tale procedura si chiama plafonamento. Il plafonamento viene annullato in caso di morte di uno dei due coniugi, in caso di divorzio passato in giudicato o di separazione legale. Ulteriori informazioni sono disponibili negli opuscoli «Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS» e «Splitting in caso di divorzio».

Quando ricevo prestazioni per i miei figli?

I beneficiari di una rendita di vecchiaia o d'invalidità con figli hanno diritto a una rendita per figli. Le rendite per figli corrispondono al 40% della rendita di vecchiaia e sono generalmente versate solo fino alla fine del mese in cui il figlio compie 18 anni di età. Per i figli in formazione, il diritto prosegue a determinate condizioni. Il diritto termina al più tardi alla fine del mese in cui il figlio compie 25 anni di età.

Michael Kocher

Caporeparto servizio rendite & servizi
Supplenza del gerente

Servizio rendite

044 388 34 45

renten(at)ak-swissmem.ch