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Assegni familiari

Gli assegni familiari sono volti a coprire almeno in parte le spese che i genitori devono sostenere per il mantenimento dei figli.

Hanno diritto agli assegni familiari i lavoratori dipendenti e indipendenti, nonché le persone senza un’attività lucrativa. Gli assegni vengono versati fino al compimento del 16° anno di età (assegno per i figli) e per i giovani in formazione fino al compimento del 25° anno di età (assegno di formazione).

 

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Quali sono i diversi tipi di assegni familiari?

  • L’assegno per i figli:
    Dalla nascita fino al compimento del 16° anno di età o fino all’acquisizione del diritto all’assegno di formazione
     
  • L’assegno di formazione:
    Dall’inizio della formazione post-obbligatoria, ma al più presto dal compimento del 15° anno di età; dai 16 anni compiuti per i figli che frequentano ancora la scuola dell’obbligo. L’assegno di formazione è concesso fino alla conclusione della formazione, ma al più tardi fino al compimento del 25° anno di età
     
  • Gli assegni di nascita e di adozione:
    Solo se previsti dal cantone
     
  • Versamento dell'importo differenziale:
    La persona che non percepisce gli assegni familiari poiché non costituisce il primo avente diritto può richiedere il versamento dell’importo differenziale. Se gli assegni familiari sono più elevati nel cantone/paese dove lavora che non nel cantone/paese del primo avente diritto, la differenza tra i due importi può essere versata alla persona che non percepisce gli assegni familiari, a patto che quest’ultima adempia le condizioni previste.

Quale genitore ha diritto agli assegni familiari?

Un figlio dà diritto a un solo assegno familiare. Se più persone adempiono le condizioni per la riscossione degli assegni familiari per lo stesso figlio, vi è concorso di diritti e gli assegni familiari vengono versati secondo l’ordine di priorità seguente, determinante non solo per i genitori, ma anche per altri aventi diritto:

  1. La persona che esercita un’attività lucrativa;
  2. La persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio;
  3. In caso di autorità parentale in comune o se nessuno degli aventi diritto ha l’autorità parentale, è considerata avente diritto in primo luogo la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; in caso di separazione o di divorzio, il diritto agli assegni familiari spetta dunque in primo luogo al genitore che si occupa del figlio;
  4. Se entrambi gli aventi diritto vivono con il figlio, la precedenza è data a chi lavora nel cantone di domicilio del figlio;
  5. Se entrambi gli aventi diritto o nessuno dei due lavorano nel cantone di domicilio del figlio, gli assegni familiari sono versati alla persona con il reddito da attività lucrativa dipendente soggetto all’AVS più elevato. Se ambedue esercitano un’attività indipendente, il diritto agli assegni familiari spetta a chi percepisce il reddito più elevato.

Al secondo avente diritto spetta l’importo differenziale se nel suo cantone la legge prevede assegni familiari superiori a quelli versati al primo avente diritto. Le persone prive di attività lucrativa non hanno diritto al versamento dell’importo differenziale.

Cosa significa l'obbligo d'informare?

Il beneficiario degli assegni familiari deve comunicare immediatamente alla CAF, tramite il datore di lavoro, ogni cambiamento che possa influenzare il diritto agli assegni familiari. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla CAF ogni cambiamento o evento che possa influenzare il diritto agli assegni familiari (vedesi esempi seguenti).

  • Nascita di un figlio
  • Decesso di un figlio
  • Adozione di un figlio
  • Inizio di un affidamento
  • Termine di un affidamento
  • Inizio della formazione del figlio (apprendistato, studio ecc.)
  • Termine / rescissione o modifica di un contratto di apprendistato del figlio
  • Cambio di domicilio del figlio

Anche i cambiamenti della situazione personale del beneficiario degli assegni (vedesi esempi seguenti) devono essere comunicati.

  • Separazione duratura
  • Divorzio
  • Matrimonio / seconde nozze
  • Dissoluzione del nucleo familiare
  • Inizio o fine della disoccupazione
  • Reddito da indennità giornaliere di malattia / infortunio
  • Cumulo di assegni familiari percepiti per lo stesso figlio sia dal padre che dalla madre (concorso di diritti)

Cosa succede al diritto agli assegni familiari durante un'incapacità lavorativa?

Il diritto agli assegni familiari sorge e decade con il diritto al salario. In caso di impedimento al lavoro, ad esempio per malattia o infortunio, gli assegni familiari vengono erogati per il mese in cui è sorto l'impedimento al lavoro e per i tre mesi successivi, e ciò a prescindere dal fatto che venga riscosso un salario o una prestazione assicurativa.

Vanja Weber

Caporeparto servizio AF/IPG

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