Lavoratori indipendenti
L’AVS distingue tra lavoratori dipendenti e indipendenti. È la cassa di compensazione a giudicare se una persona nella propria attività può essere considerata lavoratore indipendente ai sensi dell’AVS. Per la valutazione non è determinante la situazione contrattuale, bensì quella economica.
Nel caso degli assicurati che esercitano simultaneamente più attività, per ogni reddito dell’attività lucrativa va verificato se provenga da un’attività indipendente o salariata. È anche possibile che un assicurato lavori al contempo come salariato per un’impresa e come indipendente per un’altra. L’AVS non considera gli assicurati esclusivamente come dipendenti o esclusivamente come indipendenti.
Sono considerate come indipendenti per l’AVS le persone che, da un lato, lavorano a proprio nome e per proprio conto e, dall’altro, lavorano autonomamente dal punto di vista economico-aziendale e sostengono personalmente il rischio economico dell’attività. Si sostiene personalmente il rischio economico dell’attività quando si effettuano investimenti significativi per scopi professionali, si dispone di propri locali aziendali, si impiega personale, ci si procura personalmente i mandati e si assumono le spese generali e il rischio d’incasso. Gli indipendenti possono organizzare il proprio lavoro liberamente e autonomamente: stabiliscono il proprio orario di lavoro e possono affidare mandati a terzi.
Sì. Coloro che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera devono versare contributi all’AVS, all’AI e alle IPG. Gli indipendenti non sono assicurati contro la disoccupazione né nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Inoltre non sono soggetti al regime obbligatorio della previdenza professionale.
Le persone attive devono pagare contributi dal 1° gennaio dell’anno civile successivo a quello in cui hanno compiuto i 17 anni.
Per gli indipendenti l’obbligo contributivo termina quando l’assicurato smette di esercitare l’attività lucrativa. Se quest’ultimo continua a lavorare dopo aver raggiunto l’età di riferimento di 65 anni, si applicano disposizioni particolari. Per le donne nate fino al 1960 compreso, l'età di pensionamento è di 64 anni. Per le donne nate dopo il 1961, l'età di riferimento aumenta gradualmente da 64 a 65 anni di tre mesi all'anno.
Donne e uomini che hanno raggiunto l’età di riferimento ed esercitano ancora un’attività lucrativa continuano a pagare i contributi all’AVS, all’AI e alle IPG, beneficiando però di una franchigia di CHF 1'400.00 al mese, ovvero CHF 16'800.00 all’anno. I contributi sono quindi riscossi solo sulla parte del reddito che supera tale importo. Se, dopo aver dedotto la franchigia, il reddito annuo è inferiore a CHF 9'600.00, il contributo è calcolato applicando il tasso contributivo più basso (5.371%).
I beneficiari di una rendita AVS che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa indipendente e una dipendente hanno diritto alla franchigia per ognuna di queste attività.
I contributi sono calcolati sull’attività lucrativa in base all’ultima tassazione fiscale per l’imposta federale diretta. Se l’anno civile e l’esercizio annuo non coincidono, si considera il reddito conseguito nell’anno della fine dell’esercizio.
Ai fini dell’imposizione fiscale, gli indipendenti possono dedurre i contributi AVS/AI/IPG versati personalmente. Nell’AVS, invece, questa deduzione non è ammessa. Ai fini della determinazione dei contributi, essa viene dunque aggiunta al reddito comunicato dalle autorità fiscali.
Dal capitale proprio impegnato nell’azienda al 31 dicembre dell’anno di contribuzione viene dedotto un interesse. L’aliquota viene fissata ogni anno in primavera per l’anno precedente.
Le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto: i contributi d’acconto sono contributi provvisori basati sui redditi stimati per l’anno contributivo corrente.
Le persone indipendenti devono trasmettere alla loro cassa di compensazione tutti i documenti necessari alla determinazione dei contributi d’acconto. La cassa di compensazione deve essere informata di qualsiasi variazione rilevante del reddito.
Una persona indipendente che al momento della chiusura dell’esercizio constata che i contributi d’acconto sono troppo bassi, deve immediatamente informarne la sua cassa di compensazione. Chi omette di informare, rischia di dover pagare interessi di mora.
I contributi definitivi sono fissati sulla base della tassazione fiscale. Le casse di compensazione calcolano la differenza tra i contributi d’acconto versati e i contributi definitivi.
Al reddito netto secondo la tassazione fiscale vengono aggiunti i contributi personali AVS, AI e IPG.
Moduli & Opuscoli