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Prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria

La prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria riguarda principalmente i distacchi tra la Svizzera e gli stati, con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione per l’assicurazione sociale.

Per un distacco dalla Svizzera in un Stato non contraente vale il principio della territorialità, da quale ogni persona è assoggettata di principio al diritto dello Stato in cui soggiorna.

Secondo il principio della territorialità ogni persona sottostà, in linea di massima, al diritto dello Stato in cui risiede.

 

Nel caso in cui siano state assicurate durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima del distacco, indipendentemente dalla loro cittadinanza, le persone attive all’estero per un datore di lavoro svizzero che versa loro uno stipendio possono, con l’accordo di quest’ultimo, rimanere affiliate all’AVS/AI/IPG e all’AD. Il lavoratore e il datore di lavoro devono, in questo caso, inoltrare congiuntamente una richiesta scritta in tal senso alla cassa di compensazione competente.

 

I datori di lavori che distaccano lavoratori in uno Stato non contraente devono richiedere alla propria cassa di compensazione una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero.

 

La richiesta dev’essere inoltrata al più tardi entro 6 mesi dal giorno in cui il salariato ha adempiuto alle condizioni necessarie per il mantenimento dell’assicurazione obbligatoria. Scaduto questo termine non è più possibile mantenere l’assicurazione.

 

Nota:

Il mantenimento dell’assicurazione conformemente al diritto svizzero non ha ripercussioni sulle assicurazioni del Paese in cui la persona lavora. Vi possono quindi essere casi di doppia assicurazione.

Quali altre assicurazioni possono essere mantenute?

Previdenza professionale

Il mantenimento dell’AVS/AI permette di rimanere affiliati anche alla previdenza professionale.

 

Assicurazione contro gli infortuni

In caso di distacco in uno Stato non contraente la persona interessata continuerà ad essere coperta dall’assicurazione contro gli infortuni per due anni. Su richiesta, l’assicuratore-infortuni competente può prolungare questo periodo fino ad un massimo di sei anni.

 

Assicurazione malattie

I lavoratori distaccati all’estero per un periodo limitato rimangono assoggettati all’obbligo assicurativo in Svizzera durante due anni (l'assicurazione di base). L’assicuratore-malattie competente può prolungare la copertura assicurativa fino ad un massimo di sei anni. L'impatto sulle coperture assicurative supplementari dovrebbe essere chiarito in anticipo con l'assicurazione sanitaria competente.

 

Assegni familiari

I lavoratori che continuano ad essere assicurati presso l’AVS hanno diritto agli assegni familiari svizzeri. Il loro importo è adattato al potere d’acquisto del Paese di residenza.

Stefan Schmid

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