Diritto all’assegno familiare in caso di malattia/infortunio di un dipendente

Le aziende devono affrontare ripetutamente la questione del diritto agli assegni in caso di assenza prolungata dal lavoro per malattia/infortunio. In alcune situazioni l’assenza prolungata dal lavoro di un dipendente può avere una notevole influenza sul diritto agli assegni familiari.

Quando le aziende devono reagire o comunicare l’assenza alla cassa di compensazione?
I beneficiari di assegni familiari la cui assenza dal lavoro per infortunio o malattia dura più di tre mesi devono essere immediatamente notificati alla cassa di compensazione. In questi casi, vi preghiamo di inviarci un breve messaggio tramite il portale “connect” indicando il primo giorno di assenza e il grado di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, nonché l’obbligo di continuare a pagare il salario.

Per quanto tempo il dipendente continuerà a ricevere gli assegni familiari?
In caso di assenza dal lavoro per malattia/infortunio, gli assegni continueranno a essere versati almeno per il mese in corso e i tre mesi successivi indipendentemente dal fatto che si abbia ancora diritto al salario o che si raggiunga il salario minimo soggetto all’AVS determinante per la riscossione degli assegni familiari (importo di 7350 franchi annui o 612 franchi mensili nel 2023). Si tratta quindi del cosiddetto periodo di continuazione del pagamento degli assegni protetto per legge, in analogia con l’obbligo di continuare a pagare il salario secondo il diritto sul lavoro.

Cosa succede dopo il periodo di 3 mesi di continuazione del pagamento degli assegni?
Se viene raggiunto il salario minimo AVS previsto dalla legge determinante per la riscossione degli assegni familiari (7350 franchi annui nel 2023), dopo questo periodo si ha ancora diritto agli assegni familiari, quindi la cassa di compensazione per assegni familiari continuerà a versarli. 
Tuttavia, se non viene raggiunto il salario minimo AVS di 7350 franchi annui, il diritto agli assegni di norma cessa. La cassa di compensazione deve chiarire accuratamente caso per caso.

Cosa comprende il salario AVS?
Le prestazioni assicurative dell’IPG, dell’AI, dell’AM e dell’AD sono soggette ai contributi AVS e sono quindi computate al salario AVS.
Le prestazioni dell’assicurazione infortuni e per indennità giornaliera di malattia non sono soggette all’AVS. Il versamento delle suddette prestazioni comporta pertanto una riduzione del salario soggetto all’AVS.
 

Per il diritto agli assegni non è determinante l’importo ma la realizzazione. Se le indennità giornaliere di malattia o infortunio per il mese di novembre sono contabilizzate solo in dicembre, la corrispondente deduzione si applica al mese di contabilizzazione/pagamento di questa prestazione.

Cosa fare quando il dipendente è guarito?
Se il dipendente riprende l’attività lavorativa, il diritto decorre dal 1° del mese, a condizione che venga raggiunto il salario minimo (7350 franchi annui o 612 franchi mensili). La ripresa del lavoro deve quindi essere comunicata immediatamente alla cassa di compensazione per assegni familiari.

Ha qualche domanda? Non esiti a contattare il nostro servizio AF/IPG.
(famzeo(at)ak-swissmem.ch / 044 388 34 47).

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Vanja Weber, caporeparto servizio AF/IPG, membro della direzione