La rendita di vecchiaia può essere anticipata integralmente o parzialmente per un massimo di due anni. Chi anticipa la rendita subirà una riduzione della rendita a vita (massimo 13.6%, a seconda della durata dell'anticipo). Inoltre è possibile posticipare integralmente o parzialmente la rendita di vecchiaia per un minimo di un anno e al massimo di cinque anni. In base alla durata del rinvio, viene concesso un'aliquota di aumento (tra il 5.2 e il 31.5%). È anche possibile combinare un'anticipazione parziale e un rinvio parziale per consentire una transizione flessibile dalla vita lavorativa alla pensione. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'opuscolo «Riscossione flessibile della rendita».
In caso di matrimonio si procede alla divisione dei redditi (splitting). La divisione dei redditi avviene dopo un divorzio, non appena entrambi i coniugi raggiungono l'età di riferimento, oppure se uno dei coniugi muore e l'altro ha già raggiunto l'età di riferimento o percepisce una rendita d'invalidità. Non appena entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita AVS o AI, le rendite sono limitate al 150% della rispettiva rendita singola massima. Tale procedura si chiama plafonamento. Il plafonamento viene annullato in caso di morte di uno dei due coniugi, in caso di divorzio passato in giudicato o di separazione legale. Ulteriori informazioni sono disponibili negli opuscoli «Rendite di vecchiaia e assegni per grandi invalidi dell’AVS» e «Splitting in caso di divorzio».