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Certificato A1 per persone con un'attività svolta in un solo Stato

In casi speciali, anche le situazioni di attività svolte in un singolo Stato sono coperte dal certificato A1.

Il certificato A1 attesta, in un contesto internazionale, la legislazione nazionale di sicurezza sociale applicabile al suo titolare in virtù delle disposizioni di coordinamento vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS).

 

Nel campo 3.12 (Lavoratore subordinato/autonomo che lavora nello Stato di cui al punto 2.1) del certificato A1, è possibile attestare che un cittadino della Svizzera, dell’UE o di uno Stato dell’AELS è assoggettato alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato sul territorio del quale lavora.

 

L’attestazione dell’assoggettamento nel luogo di lavoro è però possibile solo in alcuni casi speciali, ovvero quando è necessaria affinché il lavoratore sia esentato dall’obbligo di versare contributi sociali in un altro Stato sul territorio del quale non è esercitata alcuna attività. Per esempio, in alcuni Paesi, la legislazione prevede che l’iscrizione in un registro professionale o la proprietà di un bene fondiario può determinare l’obbligo di contribuzione nello Stato in questione, a meno che la persona interessata non possa comprovare il proprio assoggettamento in un altro Stato in base all’esercizio di un’attività lucrativa in quest’ultimo.

 

Le richieste per il rilascio di un certificato A1 per le situazioni di attività svolta solo in Svizzera vanno presentate dall’assicurato interessato direttamente alla cassa di compensazione AVS competente mediante il modulo «Richiesta di rilascio del certificato A1 per attestare l’assoggettamento del luogo di lavoro in casi speciali», disponibile sotto.

Stefan Schmid

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