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Distacco dalla Svizzera in uno Stato dell’UE o AELS

UE: Distacco tra la Svizzera ed i Stati membri dell’UE dei cittadini della Svizzera o di un Stato membro dell’UE

 

AELS: Distacco tra la Svizzera ed i Stati membri dell’AELS dei cittadini della Svizzera i di un Stato membro dell‘AELS

Certificato di distacco

Un datore di lavoro che desidera distaccare una persona per al massimo 24 mesi trasmette una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero alla sua cassa di compensazione AVS. Se le condizioni necessarie per il distacco sono soddisfatte, la cassa di compensazione AVS emette l’attestazione A1 e la consegna al datore di lavoro (che la trasmetterà a sua volta al lavoratore distaccato).

Distacco a lungo termine

Se il periodo di distacco di 24 mesi è insufficiente, il datore di lavoro può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una Richiesta di mantenimento dell’applicazione del diritto svizzero delle assicurazioni sociali durante l’esercizio temporaneo di un’attività lucrativa all’estero all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Se fin dall’inizio si prevede che un distacco di 24 mesi non sarà sufficiente per adempiere ai compiti, si può inoltrare, nell’interesse del lavoratore, una richiesta di distacco di lunga durata direttamente all’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

 

L’UFAS cercherà di concludere un accordo speciale ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento n. 883/2004 con l’autorità estera competente del Paese dell’attività temporanea. Se un accordo speciale è concluso, il datore di lavoro riceve una conferma da parte dell’UFAS in cui si specifica che la legislazione svizzera continua ad essere applicabile.

Effetti del distacco

Durante il periodo di distacco sono determinanti i diritti e gli obblighi secondo la legislazione svizzera. Il dipendente distaccato e il suo datore di lavoro continuano dunque a versare i contributi alle seguenti assicurazioni: AVS, AI, indennità di perdita di guadagno (IPG), assicurazione contro la disoccupazione (AD), previdenza professionale (PP), assicurazione contro gli infortuni (AINF) e assegni familiari (AF).

 

Il lavoratore distaccato, e in linea di principio i familiari che non esercitano alcuna attività lucrativa, rimangono affiliati all’assicurazione malattie obbligatoria (LAMal) in Svizzera e conservano il diritto ad assegni familiari svizzeri.

 

La persona distaccata non è tenuta di versare contributi alle assicurazioni sociali del Paese in cui viene esercitata l’attività temporanea, ma non può nemmeno percepirne prestazioni a carico di quel Paese.

Stefan Schmid

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