Accordo multilaterale a partire dal 1° luglio 2023 / Telelavoro

Accordo

La Svizzera ha recentemente firmato un accordo multilaterale che facilita il telelavoro per le persone residenti in determinati Stati dell'UE o dell'AELS. L'accordo si applica ai datori di lavoro e agli Stati di residenza delle persone che hanno firmato l'accordo e a cui si applica anche il Regolamento (CE) n. 883/2004. È possibile consultare un elenco di tali Stati su https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland.

Regolamentazione del telelavoro

Secondo questo accordo multilaterale, per le persone che lavorano nello stesso Stato in cui si trova la sede del datore di lavoro e che svolgono meno del 50% del telelavoro nel loro Stato di residenza, la competenza per l'assicurazione sociale rimane nello Stato in cui si trova la sede del datore di lavoro. Per il calcolo del 50%, si tiene conto della situazione ipotizzata per i 12 mesi successivi. Quindi, la soglia può essere superata in un mese o una settimana, a condizione che si compensi nel corso dell'anno. Si presume che ci sia un certo grado di regolarità nello scambio tra telelavoro nello Stato di residenza e lavoro in loco.

Si prega di consultare nostra newsletter e il relativo opuscolo del 30 maggio 2023.

Implementazione in ALPS

Affinché l'accordo sia applicato, deve essere presentata una richiesta nello Stato del datore di lavoro. Il datore di lavoro in Svizzera può inserire e inviare la richiesta tramite la piattaforma elettronica ALPS. A partire dal 1°luglio 2023, è disponibile un nuovo caso aziendale «Telelavoro transfrontaliero».

Certificato A1

Il caso «Telelavoro transfrontaliero» viene trasmesso direttamente all'istituto di assicurazione sociale estero nello Stato di residenza del dipendente tramite ALPS. Se l'istituto di assicurazione sociale approva la richiesta, il certificato A1 viene generato automaticamente.

In alcuni casi, questa approvazione da parte dell'istituto di assicurazione sociale estero può richiedere più tempo, quindi vi preghiamo di essere pazienti. Purtroppo, come cassa di compensazione, non possiamo accelerare o influenzare questo processo.

Ha qualche domanda? Non esiti a contattare il nostro dipartimento Contributi
(beitraege(at)ak-swissmem.ch / 044 388 34 46).

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Lorena Ruberto, Caporeparto servizio contributi, Membro della direzione