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Assicurazioni sociali in caso di pluriattività – Qual è la normativa vigente?

Con l'aumento delle attività svolte in parallelo in più stati, è sempre più frequente che le persone, oltre alla loro occupazione principale in Svizzera, svolgano un'attività accessoria all'estero. Ciò che a prima vista sembra una situazione semplice può avere conseguenze rilevanti dal punto di vista del diritto in materia di sicurezza sociale, in particolare per i frontalieri.

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la questione relativa allo Stato in cui vige l'obbligo di assoggettamento alle assicurazioni sociali quando si esercita un'attività accessoria al di fuori della Svizzera. Infatti, chi lavora in più paesi non è automaticamente assoggettato alle norme del paese in cui esercita l'attività principale. 

L'assoggettamento alla sicurezza sociale viene quindi determinato sulla base degli accordi di sicurezza sociale esistenti e può avere effetti inaspettati.

L'accordo di sicurezza sociale applicabile dipende dai seguenti fattori:

  • Nazionalità e domicilio
  • Paesi in cui vengono svolte le attività
  • Percentuale delle attività lucrative in rapporto al carico di lavoro complessivo
  • Forma delle attività lucrative (lavoratori salariati o indipendenti)
  • Funzioni delle attività lucrative (ad es. direzione di un'impresa)

Esempio
Signor Rossi, un cittadino italiano residente in Italia, lavora all'80% in Svizzera e per il restante 20% nell’azienda di famiglia in Italia. Sebbene la seconda occupazione abbia luogo in Italia, l'obbligo di assoggettamento alle assicurazioni sociali rimane interamente in Svizzera.

Per il signor Rossi si applica l'accordo sulla libera circolazione delle persone con il regolamento (CE) n. 883/2004, che prevede come principio fondamentale l'assoggettamento alla sicurezza sociale di un unico Stato.

Assoggettamento all'assicurazione
Qualora invece il grado di occupazione cambiasse e l'attività svolta in Italia raggiunge o supera il 25%, l'assoggettamento all'assicurazione sociale verrebbe meno. Il datore di lavoro svizzero sarebbe tenuto a versare i contributi sociali in modo esclusivo e integrale secondo il diritto italiano in materia di sicurezza sociale.

Per il signor Rossi ciò significa perdere la copertura assicurativa in Svizzera, con conseguenze per tutti i rami delle assicurazioni sociali, quali AVS, AI, IPG, assicurazione contro la disoccupazione, previdenza professionale, assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni. Oltre al maggiore onere amministrativo, si pone anche la questione dei costi, poiché i tassi contributivi sono ora basati sul sistema italiano.

La nostra raccomandazione
La varietà delle situazioni che si possono presentare è ampia: si consiglia quindi di valutare ogni caso singolarmente. Se il signor Rossi fosse cittadino del Liechtenstein svolgendo la sua attività in Svizzera e in Italia, si applicherebbe una normativa diversa. Lo stesso vale se il signor Rossi non svolgesse la sua attività accessoria in Italia come salariato, ma come lavoratore indipendente.

Vi consigliamo di rivolgervi a noi prima di ottenere l'autorizzazione per l'attività accessoria fuori dalla Svizzera. 

Saremo lieti di fornirvi una consulenza competente e di illustrarvi le possibilità e i rischi.

Avete domande in merito? Non esitate a rivolgervi al nostro servizio contributi (beitraegenoSpam@ak-swissmem.ch / 044 388 34 46).

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Lorena Zünd, Caporeparto servizio contributi, membro della direzione