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Certificato A1 per frontalieri tedeschi con pluriattvità

Per i dipendenti di datori di lavoro svizzeri che svolgono regolarmente attività commerciali in Stati dell'UE, si consiglia di richiedere un certificato A1.

Panoramica dei tipi di richiesta
Distacco
• Attività temporanea e limitata nel tempo all'estero (una tantum/ad hoc)
• Particolarità: rilascio rapido del certificato A1; competenza esclusiva della cassa di compensazione

Pluriattività
• Attività abituale (regolare) in due o più Stati (Svizzera/UE); situazione transfrontaliera di lunga durata
• Particolarità: certificato A1 con validità fino a 5 anni (rinnovabile); competenza nello Stato di residenza

Particolarità per i frontalieri
In caso di «pluriattività», il regolamento (CE) n. 987/2009 stabilisce che lo Stato di residenza della persona interessata è l'istituzione competente per la valutazione dell'assoggettamento alla previdenza sociale.

Per i lavoratori frontalieri residenti in Germania è quindi competente l'associazione GKV-Spitzenverband DVKA, che decide in merito al rilascio del certificato A1.

Finora era possibile presentare le relative domande tramite l'applicazione web ALPS e le casse di compensazione inoltravano la domanda elettronicamente alla DVKA, tramite il sistema europeo di scambio dati (EESSI) per la valutazione.

Sviluppi attuali
La DVKA ha ormai completamente digitalizzato i propri processi e ha creato un proprio portale per le richieste, il SV-Meldeportal. Dal 1° gennaio 2026, i datori di lavoro svizzeri sono tenuti a presentare le richieste direttamente, anche tramite questo portale.

Ciò comporta un ulteriore onere amministrativo poiché, nonostante la presentazione tramite ALPS, può essere necessaria un'ulteriore richiesta.

Nota importante relativa alla prassi
Secondo la DVKA, un certificato A1 di lunga durata può essere rilasciato solo per gli Stati in cui si lavora «abitualmente». Di norma, un'attività è considerata abituale se viene svolta almeno un giorno lavorativo al mese o cinque giorni lavorativi al trimestre nello Stato in questione. Solo per questi Stati può essere rilasciato un certificato di lunga durata ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Ulteriori informazioni sulla procedura elettronica sono disponibili sul sito web della DVKA, tra cui anche le istruzioni per il SV-Meldeportal.

I nostri consigli
1. Verificate attentamente se si tratta effettivamente di una pluriattività o se nel caso specifico è possibile un distacco.
In caso di distacco, la competenza rimane esclusivamente della cassa di compensazione svizzera e il certificato viene rilasciato entro 1-3 giorni; non è necessario presentare un'ulteriore richiesta tramite il portale di registrazione SV-Meldeportal.

2. Verificate la possibilità di presentare le richieste per i frontalieri tedeschi direttamente tramite il portale di registrazione SV Meldeportal, al fine di abbreviare le procedure di richiesta. È ancora possibile presentare la richiesta come finora tramite ALPS.

3. Se necessario, registratevi per tempo al portale SV-Meldeportal; secondo le nostre informazioni, il processo di registrazione è piuttosto complicato.

Siamo consapevoli che questa novità comporta un aumento degli oneri amministrativi. In qualità di vostro partner per l'assicurazione sociale, continuiamo a impegnarci per trovare soluzioni praticabili e a questo scopo manteniamo un dialogo costante all'interno delle nostre reti e siamo lieti di fornirvi una consulenza personalizzata.

Avete domande in merito? Non esitate a rivolgervi al nostro servizio contributi 
(beitraegenoSpam@ak-swissmem.ch / 044 388 34 46).

Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Lorena Zünd, Caporeparto servizio contributi, membro della direzione