Modifiche delle direttive dal 01.01.2024 (contributi)

Direttive sul salario determinante nell’AVS/AI e nelle IPG (DSD)

  • Reddito in natura d'altra specie (quota per uso privato di veicoli aziendali elettrici)
    Il valore di redditi in natura dev’essere stimato di caso in caso dalla cassa di compensazione. Per quanto possibile, ci si deve sempre basare sui corrispondenti tassi dell’imposta federale diretta o dell’imposta cantonale, a meno che certi tassi siano già stati fissati dall’INSAI. Le casse di compensazione valutano l’uso privato di veicoli aziendali (quota per uso privato) in modo identico a quello applicato nell’ambito dell’imposta federale diretta (N. 2079).

    Supplemento N. 2079.1:
    Il N. 2079 si applica anche per il valore della quota per uso privato dei veicoli aziendali elettrici. Se il veicolo viene acquistato, mentre la batteria è presa in leasing, la quota per uso privato deve essere calcolata sul prezzo d’acquisto del veicolo compreso il prezzo d’acquisto della batteria (IVA esclusa). Le spese assunte dai datori di lavoro per le colonne di ricarica e la loro installazione vanno incluse nel calcolo della quota per uso privato.
     
  • Indennità di viaggio (Abbonamento generale / Abbonamento di una comunità tariffale)
    Un abbonamento generale o un abbonamento di una comunità tariffale vanno conteggiati come nell’ambito del diritto sull’imposta federale diretta.
    Se un dipendente riceve un abbonamento generale senza avere la necessità di utilizzarlo a scopo professionale, l’abbonamento generale va dichiarato al suo valore di mercato. In tal caso, il valore degli eventuali viaggi di servizio effettuati va considerato conformemente al N. 3010 segg. Se del caso, la cassa di compensazione può assumere la valutazione fiscale delle spese (N. 3007.1).

 

Circolare sui contributi AVS, AI e IPG delle persone esercitanti un’attività lucrativa che hanno raggiunto l’età di riferimento (CER

La circolare è stata completamente rivista in seguito all'adozione della riforma dell'AVS 21 e alla sua attuazione il 1° gennaio 2024.

 

In particolare, viene menzionata l’introduzione della nozione di «età di riferimento», accompagnata da un aumento graduale dell’età di riferimento delle donne a 65 anni (su quest’ultimo punto, v. i N. 1003.1 e 1003.2).

 

Vengono inoltre introdotte l'applicazione annua della franchigia sia per i salariati che per i lavoratori indipendenti e la possibilità di rinunciare all'applicazione della franchigia (v. i N. 2004 segg. per i salariati e i N. 3005 segg. per i lavoratori indipendenti).

 

Direttive sull’obbligo assicurativo nell’AVS/AI (DOA

  • Durata della proroga del distacco
    All'allegato 13.3 sono inoltre state cancellate le durate della proroga del distacco che non derivano da convenzioni di sicurezza sociale. Le proroghe finora indicate corrispondevano alla prassi in vigore al momento della firma delle convenzioni e nella maggior parte dei casi non sono più d’attualità. Poiché dipende dall'approvazione dell'altro Stato coinvolto, la durata del distacco può variare e dunque si rinuncia ad indicarne le possibili durate di una sua proroga.

 

Informazioni dettagliate su singole questioni specifiche possono essere richieste al nostro dipartimento Contributi.

 

Ha qualche domanda? Non esiti a contattare il nostro dipartimento Contributi (beitraege(at)ak-swissmem.ch / 044 388 34 46).


Cordiali saluti
Cassa di compensazione Swissmem
Lorena Ruberto, Caporeparto servizio contributi, Membro della direzione