Il Consiglio federale ha rivisto l’ordinanza relativa alla ridistribuzione della tassa sul CO₂. Le novità entreranno in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2025. Di seguito vi informiamo sulle modifiche principali e sul loro impatto per voi in qualità di datori di lavoro.
Modifica della base di calcolo
A partire dall’anno di esecuzione 2025, la ridistribuzione della tassa sul CO₂ non sarà più calcolata sulla base della massa salariale soggetta all’AVS, bensì sulla base della massa salariale soggetta all’assicurazione contro la disoccupazione (AD1). Ciò significa che in futuro saranno computabili solo i salari fino al limite massimo fissato a CHF 148’200 all’anno. Le parti di salario superiori a tale importo non saranno prese in considerazione.
Diritto alla ridistribuzione in caso di esenzione (parziale) dalla tassa sul CO₂
I datori di lavoro che ottengono un’esenzione totale dalla tassa sul CO₂ in virtù di un impegno di riduzione delle emissioni non avranno più diritto, dal 2025, alla ridistribuzione. In caso di esenzione parziale dovuta all’esclusione di determinati sedi, il rimborso sarà calcolato sulla massa salariale determinante non esente.
Adeguamenti nella procedura
Nell’ambito della domanda di esenzione all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), sarà ora necessario indicare anche la cassa di compensazione attuale, il numero di conteggio AVS e le sedi interessate. Occorre inoltre specificare se si tratta di un’esclusione parziale. L’UFAM trasmetterà quindi alle casse di compensazione un elenco di tutti i datori di lavoro con un’esclusione o un’esclusione parziale. Queste ultime, a metà marzo, richiederanno alle aziende interessate la massa salariale computabile per la ridistribuzione. Se entro il 15 aprile non perverrà alcuna risposta alla cassa di compensazione, l’intera massa salariale sarà esclusa dalla ridistribuzione.
Regola transitoria 2025/2026
Poiché il regolamento modificato è stato approvato solo nell’aprile 2025 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2025, la presentazione delle domande di esenzione è stata possibile solo a partire da tale data. Il termine per la presentazione scade il 1° settembre 2025. A questa data, tuttavia, le casse di compensazione non disporranno ancora di tutte le informazioni relative alle esclusioni e alle esclusioni parziali. Per questo motivo, nel 2025 non avrà luogo alcuna ridistribuzione. Le ridistribuzioni per gli anni di esecuzione 2025 e 2026 saranno quindi effettuate congiuntamente nel 2026.
Fattore di ridistribuzione
Il fattore per la ridistribuzione continuerà a essere calcolato e pubblicato ogni anno dall’UFAM.
Per ulteriori informazioni non esitate a voler contattare il nostro servizio contributi (beitraege@ak-swissmem.ch / 044 388 34 46).
Cordiali saluti,
Cassa di compensazione Swissmem
Lorena Zünd, caporeparto servizio contributi, membro della direzione